la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione puo' concedere deroghe temporali per l'adeguamento
delle caratteristiche delle acque di scarico provenienti da  impianti
pubblici di fognatura e di depurazione ai limiti previsti dalle leggi
regionali 15 settembre 1982, n. 41 e 19 maggio 1983, n. 34, ai comuni
singoli  o  associati  che ne facciano richiesta e che documentino le
obiettive difficolta' che non hanno  consentito  la  realizzazione  o
l'ultimazione degli impianti medesimi.
   2. Le deroghe temporali, di cui al precedente comma, sono concesse
dalla Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo
regionale,   seconda   sezione,   per  un  periodo  non  superiore  a
ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge.