la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione puo' concedere deroghe temporali per l'adeguamento delle caratteristiche delle acque di scarico provenienti da impianti pubblici di fognatura e di depurazione ai limiti previsti dalle leggi regionali 15 settembre 1982, n. 41 e 19 maggio 1983, n. 34, ai comuni singoli o associati che ne facciano richiesta e che documentino le obiettive difficolta' che non hanno consentito la realizzazione o l'ultimazione degli impianti medesimi. 2. Le deroghe temporali, di cui al precedente comma, sono concesse dalla Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.